argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Il collaboratore (considerato autonomo dal contratto) che offra servizi di telefonia presso centri commerciali è da considerare lavoratore eterodiretto, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, poiché non determina le modalità esecutive della prestazione.
» visualizza: il documento (Trib. Bergamo 30 giugno 2022. )Articoli Correlati: servizi di telefonia - collaborazioni eterorganizzate
La sentenza dà applicazione ai noti principi della giurisprudenza di legittimità. Infatti, il principio di diritto è coerente con quello della sentenza Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, pubblicata su questo sito. Si rinvia al relativo commento. Nella Rivista, sull’art. 2 del decreto n. 81 del 2015, nel secondo fascicolo del 2016, il secondo in assoluto, v. Antonella Occhino, Autonomia e subordinazione nel decreto legislativo n. 81 del 2015, Antonio Di Stasi, Parasubordinazione e subordinazione: un ennesimo giro di valzer?, Renato Greco, Le prospettive di applicazione dei criteri di distinzione fra lavoro autonomo e subordinato dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Marco Ferraresi, L’eredità del lavoro a progetto nel dibattito sul lavoro autonomo coordinato e continuativo, Chiara Lazzaro, Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del 2015, Fabrizia Santini, La disciplina transitoria e il cosiddetto condono, Alessandra Miscione, La fine del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.