argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Con riguardo al rapporto dei professionisti in regime di convenzionamento con le strutture del Servizio sanitario nazionale, vi è giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente all’atto di risoluzione del rapporto adottato dall’amministrazione sanitaria. Il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi e regolamentari, con un potere che si modella su quello dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22207, ord.. )Articoli Correlati: Servizio Sanitario Nazionale - riparto di giurisdizione
In ordine al riparto di giurisdizione, la sentenza è scontata. E’ interessante il riferimento all’applicazione analogica dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2021, con riguardo al potere di disapplicazione del giudice ordinario.