argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio si deve svolgere in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto a essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità; l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non si deve attuare la rimozione.
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Il principio è consolidato; v. App. Roma 20 settembre 2018, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.