argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 1, comma duecentossesantunesimo, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 2262, commi secondo e terzo, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e, quindi, l’eliminazione con effetti retroattivi del premio erogato in unica soluzione alla cessazione del servizio per raggiungimento dei limiti di età e previsto a favore dei controllori di volo che fossero rimasti in servizio.
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Si legge nell’esatta motivazione: “poiché l’ordinamento ha creato le condizioni per le quali gli interessati non abbandonassero l’amministrazione militare istituendo il premio (…), irragionevolmente il legislatore, una volta raggiunto il risultato, alla vigilia del conseguimento delle condizioni per l’erogazione del citato emolumento, ha abrogato la norma attributiva dello stesso”.