argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Sono illegittimi sul piano costituzionale l’art. 1, comma quarantunesimo, terzo e quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 e la connessa tabella f), nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
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Di evidente fondatezza, la decisione fa espresso riferimento al limite della “concorrenza” con i redditi.