argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di infortuni sul lavoro, il prestatore di opere ha l’onere di allegare le regole cautelari violate dal datore di lavoro.
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Il principio di diritto è ineccepibile. Nello stesso senso, v. Trib. Mantova 9 febbraio 2018, pubblicata su questo Sito. Infatti, “in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte (dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivino da causa a lui non imputabile), ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale e anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (nella specie, relativa alla pretesa del dipendente di un istituto di credito di ottenere il risarcimento dei danni permanenti alla salute derivati da una serie di rapine compiute presso l'agenzia ove egli aveva prestato attività di addetto allo sportello bancario e dal trasferimento disposto dall'istituto in altra sede soggetta a rapine, la sentenza di merito aveva respinto la domanda, sul presupposto che il lavoratore si fosse limitato ad allegare l'esistenza e l'entità del danno e il nesso causale fra questo e i fatti dedotti, senza porre a fondamento della domanda né la negligenza della banca circa la mancata adozione di misure di sicurezza idonee a evitare le rapine, né l'illegittimità del trasferimento; la Suprema Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso)” (v. Cass. 11 aprile 2013, n. 8855).