argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In applicazione dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al segretario comunale sono affidati compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, senza che, però, detti dirigenti (cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria) assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario. Pertanto, l'attribuzione al segretario comunale dei detti compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso per cui allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza.
» visualizza: il documento (Cass. 28 giugno 2022, n. 20730. )Articoli Correlati: segretario comunale - dirigenti - enti locali
Il principio è noto (v. Cass. 12 giugno 2007, n. 13708).