argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, così che, in assenza di essa, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav..
» visualizza: il documento (Cass. 27 giugno 2022, n. 20536, ord.. )Articoli Correlati: contratto di arruolamento - rapporto di lavoro nautico
Il principio è noto; v. Cass. 2 dicembre 2016, n. 24672.