argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del giorno 30 aprile 2022 era stato pubblicato il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per la attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in vigore dal giorno 1° maggio 2022. Il decreto legge n. 36 del 2022 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 150 del giorno 29 giugno 2022.
» visualizza: il documento (legge 29 giugno 2022, n. 79)Articoli Correlati: PNRR - Portale unico reclutamento - Portale nazionale del sommerso - codice della crisi di impresa
di avv. Valentina Zaccarelli
Nello specifico, il decreto legge n. 36 del 2022 aveva previsto:
Tutte tali misure sono state confermate in sede di conversione in legge, con alcune marginali modificazioni.
In sede di conversione in legge del decreto legge n. 36 del 2022 da parte della legge n. 79 del 2022 sono state previste ulteriori misure di attuazione del c. d. PNRR:
- è stato istituito il c. d. Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (Nuvir), il quale, a partire dal primo giorno dell’anno 2023, sostituirà il c. d. gruppo di lavoro sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (Air) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (primo comma dell’art. 6 del decreto legislativo n. 303 del 1999, così come modificato dall’art. 7 bis del decreto legge n. 36 del 2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 79 del 2022);
- “allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nella ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” è stata prevista la facoltà per gli istituti di patronato di acquisire (in deroga all’art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193) il mandato di patrocinio anche in via telematica, nel rispetto della disciplina dettata dal secondo comma quater dell’art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (art. 15 bis del decreto legge n. 36 del 2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 79 del 2022);
- il termine di efficacia della soppressione delle disposizioni del secondo comma dell’art. 3 del regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del primo comma dell’art. 2 del regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (soppressione prevista, in via rispettiva, dal quarto comma bis e dal quarto comma ter dell’art. 17 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012), è stato prorogato al giorno 30 giugno 2022 (art. 19 bis del decreto legge n. 36 del 2022, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 79 del 2022).