argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del giorno 21 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in vigore dal giorno 22 giugno 2022. Nello specifico, le “misure urgenti” sono volte: a semplificare le procedure tributarie, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese; ad ammodernare le procedure di incasso e di pagamento presso la Tesoreria dello Stato; a semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche in materia di assunzione di lavoratori stranieri.
» visualizza: il documento (decreto legge 21 giugno 2022, n. 73)Articoli Correlati: lavoratori stranieri - nulla osta al lavoro - Sportello unico per l’immigrazione
di avv. Valentina Zaccarelli
Ai sensi del c. d. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (…), per potere assumere un lavoratore straniero il datore di lavoro (italiano o cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia) deve presentare allo Sportello unico per la immigrazione la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro (primo comma dell’art. 30 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). Fermo quanto previsto dall’art. 30 quinquies, lo Sportello unico procede alla verifica della regolarità, della completezza e della idoneità della documentazione presentata e acquisisce dall’Ispettorato territoriale del lavoro la verifica della osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, nonché la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro[1] in ragione della sua capacità economica e delle esigenze della impresa, anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, e rilascia il nulla osta al lavoro (ottavo comma dell’art. 30 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).
Ai sensi dell’art. 42 del decreto legge n. 73 del 2022, recante la “semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro”, per le domande presentate in relazione alla “programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021” disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2021 ai sensi del quarto comma dell’art. 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dal giorno 22 giugno 2022. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dal sesto comma dell’art. 24 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998[2]. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine di trenta giorni dal giorno 22 giugno 2022, non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi indicati dagli artt. 22 e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e consente lo svolgimento della attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi consegue la revoca sia del nulla osta, sia del visto di ingresso. Il visto di ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto di ingresso, ove previsto, lo Sportello unico per la immigrazione convoca il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni prescritti dal primo comma dell’art. 5 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998[3].
Ai sensi dell’art. 43 del decreto legge n. 73 del 2022, sono esclusi i cittadini stranieri:
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione (alla data del 22 giugno 2022);
- segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per: a) uno dei reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen.; b) i delitti contro la libertà personale; c) i reati inerenti agli stupefacenti, al favoreggiamento della immigrazione clandestina verso l’Italia e della emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati; d) reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone;
- condannati, alla data del 22 giugno 2022, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dall’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Per quanto non disciplinato dall’art. 42 del decreto legge n. 73 del 2022 si applica la disciplina del decreto legislativo n. 286 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
Le disposizioni dell’art. 42 del decreto legge n. 73 del 2022 si applicano anche alle procedure disciplinate dal documento programmatico relativo alla politica della immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per l’anno 2022 che sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tali procedure, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorrerà dalla data di ricezione della domanda.
Le disposizioni dell’art. 42 del decreto legge n. 73 del 2022 si applicano anche ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022 per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal documento programmatico relativo alla politica della immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per l’anno 2021 nei limiti quantitativi previsti. A tale fine, i predetti cittadini stranieri devono trovarsi (alla data del 1° maggio 2022) in una di queste condizioni: a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; b) avere già soggiornato in Italia, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge n. 68 del 2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell’accertamento delle condizioni, le quali sono verificate dallo Sportello unico per la immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle condizioni conseguono la revoca del nulla osta e del visto in corso di validità a qualsiasi titolo rilasciato e la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.
Dal giorno 22 giugno 2022 e sino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore straniero per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti previsti dall’art. 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale sospensione cessa comunque in caso di diniego o di revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, nonché nel caso in cui il nulla osta non sia rilasciato entro il termine di novanta giorni dal giorno 22 giugno 2022. Nel periodo di vigenza della sospensione, il cittadino straniero (non escluso dalla disciplina del decreto legge n. 73 del 2022) non potrà essere espulso.
Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero la estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all’ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti previsti dall’art. 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
[1] Non affetto da patologie o da handicap che ne limitino la autosufficienza e che, pertanto, non intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
[2] “Qualora lo Sportello unico per la immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno”.
[3] La garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.