argomento: Novitá legislative - Note di Commento
Nel prevedere “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 114 del giorno 17 maggio 2022 e in vigore dal giorno 18 maggio 2022, denominato anche “decreto aiuti”), introduce alcune novità in materia di rapporti di lavoro, con il fine di rafforzare la azione intrapresa in materia oramai da diversi mesi e di contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina. Nello specifico, le disposizioni afferenti i rapporti di lavoro sono contenute nel titolo II, avente a oggetto le “misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie”.
» visualizza: il documento (decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 )Articoli Correlati: indennità una tantum - esonero contributivo - ricontrattualizzazione
di avv. Valentina Zaccarelli
L’art. 31 del c. d. decreto aiuti prevede la erogazione di una indennità una tantum di importo pari a €. 200,00 in favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori domestici, v. infra) che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato dell’esonero contributivo concesso dal 121esimo comma della legge n. 234 del 2021 per almeno una mensilità.
La indennità sarà erogata, in modo automatico, dai datori di lavoro insieme alla retribuzione relativa al mese di luglio 2022.
Essa spetta una sola volta, anche qualora i lavoratori siano titolari di più rapporti contrattuali, e non è dovuta nella ipotesi in cui il lavoratore sia percettore di trattamenti pensionistici.
Inoltre, essa non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
Una indennità una tantum di importo pari a €. 200,00 è prevista anche dall’art. 32 del c. d. decreto aiuti in favore di diverse categorie di lavoratori o di titolari di trattamenti pensionistici, con reddito non superiore a €. 35.000,00 per l’anno 2021, tra i quali:
La indennità sarà corrisposta dall’Inps o da un altro Ente previdenziale.
L’art. 33 del decreto legge n. 50 del 2022 prevede a sostegno dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dei professionisti iscritti alle casse previdenziali private la istituzione di un fondo di importo pari a €. 500 milioni per finanziare una indennità una tantum e rimette la definizione dei criteri e delle modalità di concessione di questa indennità, nonché i criteri di ripartizione tra l’Inps e le casse previdenziali private a un apposito e successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data del 18 maggio 2022.
Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione del personale da destinare ai centri per l’impiego, ai sensi dell’art. 34 del decreto legge n. 50 del 2022, la Spa Anpal servizi ricontrattualizzerà il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica per lo svolgimento della attività di “assistenza tecnica” presso le sedi territoriali delle Regioni e avente incarico di collaborazione ancora attivo al giorno 30 aprile 2022 e terminato nella medesima data. La c. d. ricontrattualizzazione avverrà alle medesime condizioni degli incarichi terminati, avrà durata pari a due mesi a decorrere dal giorno 1° giugno 2022 e riguarderà sia lo svolgimento delle attività di “assistenza tecnica” connesse al c. d. reddito di cittadinanza, sia lo svolgimento di attività connesse alla attuazione del “programma Garanzia occupabilità dei lavoratori” (programma GOL) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021.
Le modalità di intervento di tale personale saranno le medesime contenute nelle convenzioni già esistenti tra la Spa Anpal servizi e le singole amministrazioni regionali.
Lo svolgimento della attività ricontrattualizzata costituirà titolo utile a ottenere un punteggio aggiuntivo nei futuri bandi di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui terzo comma bis dell’art. 12 del decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.