argomento: Novitá legislative - Note di Commento
“Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria; ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid – 19”, con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 erano state emanate alcune “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Tali disposizioni sono state confermate in sede di conversione dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del giorno 23 maggio 2022).
» visualizza: il documento (decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 )Articoli Correlati: stato di emergenza - cessazione dello stato di emergenza - certificazione verde - lavoro agile
di avv. Valentina Zaccarelli
Le principali misure in ambito giuslavoristico.
Le principali misure in ambito giuslavoristico erano:
- dai commi primo, secondo e terzo dell’art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori più esposti al rischio di contagio;
- dai commi terzo e quarto dell’art. 90 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (secondo comma dell’art. 10 del decreto legge n. 24 del 2022).
Al riguardo, in sede di conversione, sono state prorogate sino al giorno 30 giugno 2022 anche:
- la disciplina della equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei soggetti affetti dalle patologie e dalle condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi del secondo comma dell’art. 17 del decreto legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022;
- le misure in materia di lavoro agile svolto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992.
Infine, in sede di conversione, è stata prevista la possibilità che, nelle more della adozione dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (previa consultazione delle parti sociali), entro la fine dell’anno 2022, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia erogata sia con la modalità in presenza, sia con la modalità a distanza mediante videoconferenza sincrona, fatta eccezione per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede della citata Conferenza permanente un addestramento o una prova pratica, i quali devono svolgersi obbligatoriamente in presenza (art. 9 bis del decreto legge n. 24 del 2022, rubricato “disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”).