Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/06/2022 - La conferma delle disposizioni per il superamento delle misure emergenziali in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La conversione in legge del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24.

argomento: Novitá legislative - Note di Commento

“Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; considerata l’esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria; ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid – 19”, con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 erano state emanate alcune “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Tali disposizioni sono state confermate in sede di conversione dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del giorno 23 maggio 2022).

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di avv. Valentina Zaccarelli

Le principali misure in ambito giuslavoristico.

 

Le principali misure in ambito giuslavoristico erano:

  1. la proroga sino al giorno 30 aprile 2022 della classificazione delle mascherine chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale ai sensi del primo comma dell’art. 74 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per tutti i lavoratori, compresi quelli “addetti ai servizi domestici e familiari” (ottavo comma dell’art. 5 del decreto legge n. 24 del 2022). Tale misura è stata confermata in sede di conversione in legge. In aggiunta, la proroga è stata estesa sino al giorno 15 giugno 2022 per i lavoratori che prestano la loro opera nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, i cc. dd. hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e le strutture residenziali presso le quali il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero, alle persone non assistibili in c. d. day hospital o in ambito extraospedaliero, le prestazioni assistenziali relative alla fase immediatamente successiva al ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante elencate nell’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
  2. la modificazione delle disposizioni in materia di certificazione verde, sia c. d. base, sia c. d. rafforzata (art. 6 e art. 7 del decreto legge n. 24 del 2024). Tale misura è stata confermata in sede di conversione in legge. In aggiunta, è stata prevista la possibilità per il direttore sanitario delle strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e dei cc. dd. hospice di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale competente per territorio, il quale, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, ordina che non si dia corso alle misure più restrittive. Inoltre, con la introduzione dell’art. 7 bis (disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi Covid – 19) è stato modificato il quarto comma bis dell’art. 9 del decreto legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, prevedendo che la “prima dose di vaccino” e il “ciclo vaccinale primario” comprendano la somministrazione di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi;
  3. la approvazione dell’obbligo vaccinale nei confronti: degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario (sino al giorno 31 dicembre 2022); del personale docente ed educativo (sino al giorno 15 giugno 2022); delle persone over cinquanta (sino al giorno 15 giugno 2022) (art. 8 del decreto legge n. 24 del 2022). Tale misura è stata confermata in sede di conversione, con la specificazione del fatto che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni;
  4. la proroga sino al giorno 30 giugno 2022 dei termini previsti:

- dai commi primo, secondo e terzo dell’art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori più esposti al rischio di contagio;

- dai commi terzo e quarto dell’art. 90 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (secondo comma dell’art. 10 del decreto legge n. 24 del 2022).

Al riguardo, in sede di conversione, sono state prorogate sino al giorno 30 giugno 2022 anche:

- la disciplina della equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei soggetti affetti dalle patologie e dalle condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi del secondo comma dell’art. 17 del decreto legge n. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022;

- le misure in materia di lavoro agile svolto dai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992.

Infine, in sede di conversione, è stata prevista la possibilità che, nelle more della adozione dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (previa consultazione delle parti sociali), entro la fine dell’anno 2022, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia erogata sia con la modalità in presenza, sia con la  modalità a distanza mediante videoconferenza sincrona, fatta eccezione per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede della citata Conferenza permanente un addestramento o una prova pratica, i quali devono svolgersi obbligatoriamente in presenza (art. 9 bis del decreto legge n. 24 del 2022, rubricato “disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”).