argomento: Novitá legislative -
Note di Commento
Sulla Gazzetta ufficiale n. 100 del giorno 30 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per la attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in vigore dal giorno 1° maggio 2022.
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il documento (decreto legge 30 aprile 2022, n. 36)
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di avv. Valentina Zaccarelli
- Le ulteriori misure urgenti per la attuazione del c. d. PNRR.
Nello specifico, il decreto legge n. 36 del 2022 ha previsto:
- la istituzione del “Portale unico del reclutamento”, una piattaforma unica di reclutamento volta a centralizzare le procedure di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni (art. 35 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 2 del decreto legge n. 36 del 2022);
- la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 35 quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 2 del decreto legge n. 36 del 2022);
- la revisione della disciplina sulla mobilità orizzontale del pubblico impiego (art. 6 del decreto legge n. 36 del 2022);
- la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza da almeno due anni (art. 10 del decreto legge n. 36 del 2022);
- alcune modificazioni alla disciplina del “Portale nazionale del sommerso”:
- così sostituendo il primo comma dell’art. 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004: “al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva, nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’Inps, dell’Inail, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e l’Inail condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi”;
- introducendo il primo comma bis all’art. 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004, che così dispone: “nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché' ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale” (art. 18 del decreto legge n. 36 del 2022);
- allo scopo di assicurare una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la possibilità per l’Inail di promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la attivazione, tra gli altri, di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirino a qualificare in via ulteriore le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati; di progetti di ricerca e di sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro; di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; di iniziative congiunte di comunicazione e di promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del decreto legge n. 36 del 2022);
- la costituzione della Spa 3 – I, Società impiegata nello sviluppo, nella manutenzione e nella gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e assistenziali e delle pubbliche amministrazioni (art. 28 del decreto legge n. 36 del 2022);
- il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere (art. 34 del decreto legge n. 36 del 2022);
- misure per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sulla efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, nonché del Comitato tecnico scientifico per il monitoraggio sulla efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria (art. 41 del decreto legge n. 36 del 2022);
- correzioni al c. d. codice della crisi di impresa e della insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) e, in particolare:
- la modificazione del primo comma dell’art. 389, con la sostituzione del termine “16 maggio 2022” con il termine “15 luglio 2022” in merito alla entrata in vigore del citato codice;
- la abrogazione del primo comma bis dell’art. 389 (art. 42 del decreto legge n. 36 del 2022).