argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico - orchestrali possono essere enti pubblici o privati, così che si deve stabilire quale sia la natura del singolo soggetto.
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Il principio è noto; infatti, si è detto, “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'orchestra sinfonica di Sanremo, atteso che, pure essendo stata riconosciuta all'orchestra sinfonica di Sanremo la natura di istituzione concertistico – orchestrale, la stessa, che opera, senza fini di lucro, per il perseguimento di finalità turistiche e culturali che rientrano nell'ampio spettro degli scopi istituzionali dell'ente locale, è priva di personalità giuridica (non rileva in contrario il suddetto riconoscimento che ha rilievo solo ai fini delle sovvenzioni statali) e di autonomia gestionale e amministrativa, per cui i componenti dell'orchestra devono essere considerati dipendenti del comune di Sanremo” (v. Cass. sez. un., 14 dicembre 1996, n. 11190).