argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro non può riservare un significativo spazio di tempo per assumere la decisione senza che il recesso sia tardivo e, in particolare, non può attendere il rientro in servizio del lavoratore per verificare se le sue attività siano utilizzabili, così che di ritardo nell’intimazione del licenziamento si può parlare solo dopo.
» visualizza: il documento (Trib. Bari 12 maggio 2022, ord.. )Articoli Correlati: licenziamento per comporto - intimazione - rientro in servizio
In senso opposto, e molto più convincente, v. Cass. 22 agosto 2016, n. 17243, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.