argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici riconosciuti sul piano civile esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno natura privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta qualificazione non comporta l'assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. Gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera non sono inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
» visualizza: il documento (Cass. 8 agosto 2022, n. 18543, ord.. )Articoli Correlati: enti ecclesiastici - attività ospedaliera - Servizio Sanitario Pubblico
Il principio è noto; v. Cass., sez. un., 2 aprile 2007, n. 8088.