argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi quarto e quinto, St. lav. nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tae operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sciali attraverso loa previsione del contratto collettivo (principio di diritto enunciato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Cass. 11 aprile 2022, n. 11665. )Articoli Correlati: licenziamento disciplinare - sanzione conservativa - giudizio di proporzionalità
La sentenza ha dichiarato taglio innovativo e, come tale, merita una riflessione articolata.