argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unic, dal Ceep e della Ces, come modificata dalla direttiva 98 / 23 / Ce del Consiglio del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che non preveda, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di trenta giorni, né di un regime assistenziale e previdenziale che dipenda dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientri nella nozione di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario. La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, senza che si preveda la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo dei rapporti di lavoro (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 7 aprile 2022, C. – n. 236 del 2020, Dott. P. G. c. Ministero della giustizia e altri. )Articoli Correlati: giudice di pace - lavoro a tempo parziale
Le questioni sono state sollevate dal Tar Emilia – Romagna, Bologna, sezione prima, 1 giugno 2020, n. 363, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. V. Cons. Stato, sezione quinta, 21 febbraio 2020, n. 1326, Cass. 4 gennaio 2018, n. 99, e Cass. 9 settembre 2016, n. 17862, tutte pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti. Sono tutte nel senso di escludere l’equiparazione dei giudici di pace ai lavoratori subordinati. Sulla pretesa illegittimità dell’ordinamento italiano, v. Comitato europeo dei diritti sociali 16 novembre 2016, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.