argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo a una unità produttiva o a uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale. Tuttavia, il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi siano idonei (per il pregresso svolgimento della loro attività in altri reparti dell'azienda) a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza per cui non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, così che si trascuri il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
» visualizza: il documento (Cass. 28 aprile 2022, n. 13352, ord.. )Articoli Correlati: licenziamento collettivo - ambito di comparazione
Il principio è noto ed esatto; v. Cass. 12 gennaio 2015, n. 203.