argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di ripartizione dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, che esclude l’applicazione del principio di vicinanza della prova, compete al datore di lavoro dimostrare non solo lo svolgimento di attività in pendenza della malattia, ma la sua simulazione o, comunque, l’idoneità di quanto fatto a mettere in pericolo o a ritardare la guarigione.
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Corretta sul piano teorico, la decisione si pone il dichiarato obbiettivo di risolvere un precedente conflitto di giurisprudenza. L’importanza applicativa della questione è sopravvalutata; salvi casi estremi, di solito, in giudizio, l’attività svolta è nota e, a quel punto, è un giudizio la compatibilità con la patologia, con una valutazione affidata a una consulenza tecnica. Di fatto, per il principio enunciato, il datore di lavoro deve dimostrare nella sua completezza l’attività espletata.