argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 5, lett. c), della direttiva 2006 / 54 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale che preveda un adeguamento annuale decrescente dell’importo delle pensioni di vecchiaia dei funzionari nazionali in funzione dell’entità di tale importo, con una assenza totale di adeguamento al di là di un determinato importo della pensione, nell’ipotesi in cui tale normativa incida in modo negativo su una significativa porzione più elevata di beneficiari di sesso maschile che non di sesso femminile, purché la normativa persegua, in modo coerente e sistematico, gli obbiettivi di assicurare un finanziamento duraturo delle pensioni di vecchiaia e di ridurre il divario tra i livelli di pensioni finanziate dallo Stato, senza andare oltre quanto necessario per conseguire tali obbiettivi (principio di diritto ricavato dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 5 maggio 2022, C. – n. 405 del 2020, Sig. Eb e altri c. Versicherungsanstalt oeffentlich Bediensteter, Eisenbahnenen und Berbau (BVAEB). )Articoli Correlati: diritto europeo - trattamento pensionistico - parità di trattamento
La sentenza sancisce la prevalenza degli obbiettivi di riequilibrio del sistema pensionistico.