argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con il suo art. 3, paragrafo 1, lett. f), deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con una impresa utilizzatrice, a un importo a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati impiegati in via diretta dall’impresa utilizzatrice per effettuare il medesimo lavoro per la stessa durata (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione sesta, 12 maggio 2022, C. – n. 426 del 2020, Sig. Gd e altri c. Luso temp, empresa de trabalho temporario Sa. )Articoli Correlati: lavoro temporaneo - indennità per ferie non godute - contratto di agenzia
Il principio di diritto è espresso in modo alquanto confuso, ma è rilevante. In sostanza, l’indennità per ferie non godute deve essere calcolata sulla base dei principi applicabili all’impresa utilizzatrice.