argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 9, comma primo, della legge della Regione Lazio n. 13 del 2018, che, a proposito dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private, con disposizione rigida, debba essere parte di un rapporto di lavoro subordinato, senza eccezioni e senza una graduazione rispetto a diverse figure professionali.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 9 maggio 2022, n. 113. )Articoli Correlati: disciplina regionale - strutture sanitarie - lavoro autonomo
Il principio è convincente; non si vede perché dovrebbe essere in sé motivo di disvalore sociale la stipulazione di contratti di lavoro autonomo.