argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’ingerenza del committente nell’esecuzione del contratto di appalto ne può determinare la responsabilità per l’infortunio sul lavoro del dipendente dell’appaltatore, qualora le iniziative del committente abbiano concorso a provocarlo.
» visualizza: il documento (Cass. 26 marzo 2019, n. 8381, ord.)Articoli Correlati: appalto - infortunio sul lavoro
Il principio è noto; infatti, “in tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati a una impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando (esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene a eseguirsi) abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi” (v. Cass. 19 aprile 2006, n. 9065).