argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di ripescaggio, il datore di lavoro può provare solo fatti indicativi della sua inesistenza ed è significativa la mancata assunzione di un altro dipendente per un lungo lasso di tempo. Il decorso di sei mesi fra il licenziamento e una nuova assunzione induce a ritenere che la nuova assunzione sia stata determinata da esigenze sopravvenute.
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V. Cass. 18 febbraio 2019, n. 4672, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.