argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e a proposito dell’obbligo di ripescaggio, non rilevano i rapporti di tirocinio formativo, per la loro eterogeneità rispetto a quelli di lavoro subordinato, né i brevi rapporti di lavoro a tempo determinato, che soddisfano esigenze diverse da quelli a tempo indeterminato.
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Il principio di diritto è nuovo e convincente, per il circostanziato esame dei rapporti identificati dal lavoratore quale indice della violazione dell’obbligo di ripescaggio.