argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, recante modificazioni all’art. 10 del d. P. R. n. 1124 del 1965, non ha natura di norma di interpretazione autentica e non si applica ai fatti occorsi prima della sua entrata in vigore.
» visualizza: il documento (Cass. 27 marzo 2019, n. 8580)Articoli Correlati: irretroattività - danno differenziale
E’ condivisibile la parte della sentenza sul carattere non retroattivo dell’art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018. La restante e più importante parte della sentenza è molto discutibile. In ogni caso, la decisione merita di essere letta con attenzione.