argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il contratto collettivo aziendale non abbia un termine finale di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti, perché si vanificherebbe la causa dello stesso negozio, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non troppo dilatati, si deve confrontare su una realtà economica in continua evoluzione; al contratto collettivo aziendale deve essere esteso il principio secondo cui il recesso unilaterale è una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, per l’esigenza di evitare, nel rispetto del principio di buona fede, la natura perpetua del vincolo obbligatorio. In caso di recesso, i diritti del lavoratore derivante dalla precedente regolazione consensuale sono intangibili solo se entrati nel patrimonio quale corrispettivo di una prestazione resa o di una fase esaurita, mentre ciò non accade per le semplici aspettative.
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Il principio è noto e convincente; v. Cass. 17 settembre 2019, n. 23105.