argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 2, paragrafo 2, e l’art. 12, lettera a) e c), della direttiva 2008 / 94 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva Ue 2015 / 1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale una persona che eserciti, sulla base di un contratto di lavoro valido alla luce del diritto nazionale, in via cumulativa le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale non può essere qualificata come lavoratore subordinato, ai sensi di tale direttiva, così da non potere beneficiare delle relative garanzia (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 5 maggio 2022, C. – n. 101 del 2021, Sig. HJ c. Ministertvo prace a socialnich veci. )Articoli Correlati: disciplina comunitaria - attività di amministratore - insolvenza
E’ difficile valutare la sentenza, poiché non è chiaro sulla base di quale ragionamento sia giunta a simili conclusioni la giurisprudenza della Repubblica ceca. La soluzione è coerente con quella cui si giungerebbe nel diritto italiano.