argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai sensi dell’art. 32, comma quarto, lett. c), della legge n. 183 del 2010, il termine di decadenza dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 non opera in qualsiasi ipotesi di cessione del contratto, ma solo nel caso in cui si contesti la legittimità del trasferimento di azienda e si invochi la prosecuzione del rapporto con il cedente, non nel caso inverso, nel quale si eserciti il diritto, contestato, di proseguire il rapporto presso il cessionario.
» visualizza: il documento (Cass. 8 aprile 2019, n. 9750)Articoli Correlati: trasferimento di azienda - termine di decadenza
Il principio di diritto è opposto a quello della sentenza App. Palermo 9 dicembre 2016, cassata in questa occasione. Lo stesso principio di App. Palermo 9 dicembre 2016 era stato enunciato da App. Bologna 11 gennaio 2018.