argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Poiché ai lavoratori agricoli non si applica l’art. 16, primo comma, lett. g), del decreto legislativo n. 66 del 2003, sulla durata settimanale dell’orario normale di lavoro, e poiché non è ravvisabile una sua disciplina neppure nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni con maggiore rappresentatività, i contributi previdenziali devono essere calcolati solo sulle ore di lavoro effettivo, salvo il caso in cui risulti che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio agricolo assunto a tempo determinato rimanga nell’azienda a sua disposizione.
» visualizza: il documento (Cass. 4 maggio 2022, n. 14062, ord.. )Articoli Correlati: minimale contributivo - lavoro agricolo - lavoro a tempo determinato
Di grande importanza applicativa e molto attesa, la decisione nega l’applicabilità dei principi sul cosiddetto minimale contributivo agli operai agricoli a tempo determinato, per la mancata determinazione dell’orario settimanale normale.