argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 18, comma dodicesimo, del decreto – legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari dell’art. 22 della legge n. 576 del 1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla cosiddetta gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore dello stesso art. 18, comma dodicesimo, del decreto – legge n. 98 del 2011.
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Sul problema complessivo, v. Cass. 15 marzo 2021, n. 7227; Trib. Isernia 13 febbraio 2018, App. L’Aquila 30 marzo 2017 (due decisioni dello stesso giorno) e Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345 pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.