argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi quarto e quinto, St. lav. nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo (principio di diritto enunciato dalla sentenza).
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Si conferma il recente principio innovativo; v. Cass. 11 aprile 2022, n. 11665, pubblicata su questo Sito.