argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a ottenere il beneficio economico previsto dall’art. 68, comma sesto, del d. P. R. n. 384 del 1990, in relazione all’effettuazione di attività di coordinamento.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 19 aprile 2022, n. 12441, ord.. )Articoli Correlati: personale sanitario - riparto di giurisdizione - coordinamento
L’art. 68, comma sesto, del d. P. r. n. 384 del 1990 prevede: “agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di programmazione, nonché agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari e ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianità nella posizione funzionale medesima è attribuito, a decorrere dall’1 dicembre 1990, il livello retributivo VIII bis previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L. 17.571.000 annue lorde”.