argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel pubblico impiego contrattualizzato, i dirigenti medici non hanno il diritto soggettivo a svolgere interventi equivalenti per qualità e quantità a quelli affidati ad altri dirigenti della medesima struttura, né a quelli svolti nel passato; in ogni caso, nella distribuzione del lavoro e nell'assegnazione degli incarichi, il datore di lavoro è tenuto a non mortificare la personalità del dirigente con l'attribuzione di funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto, fermo il rispetto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini.
» visualizza: il documento (Cass. 20 aprile 2022, n. 12623, ord.. )Articoli Correlati: dirigente medico - pubblico impiego - diritto soggettivo
Il principio è noto; v. Cass. 2 marzo 2018, n. 4986.