argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In ordine alla pretesa illegittimità di un distacco transnazionale infracomunitario, non è sufficiente la prova inerente alla doppia residenza dei lavoratori in Italia e in Romania, poiché essa si giustifica in considerazione dell’obbligo di iscrizione anagrafica imposto dal nostro Stato per i soggetti non residenti che percepiscono un reddito. Infatti, prima del distacco, i lavoratori avevano svolto attività in Italia.
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Il principio è nuovo, ma il caso è destinato a diventare frequente. Gli elementi addotti dall’Ispettorato sono stati considerati insufficienti ai fini della dimostrazione dell’illegittimità del distacco e, cioè, del fatto che i lavoratori vivessero in modo stabile in Italia e non fossero stati in realtà distaccati da una impresa rumena.