argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Nella “ultima retribuzione globale di fatto” menzionata dall’art. 18, quarto comma, St. lav. deve essere considerata la retribuzione percepita da un dipendente di una società di somministrazione di lavoro durante la cosiddetta missione presso l’impresa utilizzatrice e non l’indennità di disponibilità, qualora vi sia stata una illegittima estromissione dall’attività svolta presso l’utilizzatore stesso. Vale il principio opposto qualora la cosiddetta missione sia cessata senza colpa dell’impresa utilizzatrice.
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V. Cass. 11 novembre 2019, n. 29105, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.