argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In pendenza del giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 4, comma quinto, del decreto – legge n. 44 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021, a proposito del fatto che l’operatore sanitario che rifiuti la vaccinazione è sospeso senza diritto alla retribuzione, il datore di lavoro deve versare un assegno alimentare.
» visualizza: il documento (Trib. Catania 14 marzo 2022, ord.. )Articoli Correlati: alimenti - rifiuto di vaccinazione - operatore sanitario
Di fatto, il lavoratore renitente è equiparato a quello sottoposto a un giudizio penale, qualora il procedimento disciplinare sia sospeso. Tuttavia, a differenza del giudizio penale il rifiuto della vaccinazione è un comportamento volontario, non solo libero, ma osteggiato dall’ordinamento. Non si vede perché dovrebbe essere incoraggiato con la corresponsione dell’assegno alimentare e, soprattutto, perché questo dovrebbe essere versato dal datore di lavoro, cui non è assicurato alcuno spazio decisionale sulla sospensione.