argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Nonostante sia una legge provvedimento, supera il cosiddetto stretto scrutinio di legittimità costituzionale l’art. 1, comma diciottesimo ter, del decreto – legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2019, sul percorso concorsuale agevolato di chi abbia partecipato al quarto ciclo dei tirocini formativi attivi; in particolare, non è irrazionale privilegiare gli iscritti al quarto ciclo, ai danni di quelli iscritti al quinto.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 5 aprile 2022, n. 89. )Articoli Correlati: docenti - precariato - legge provvedimento - tirocini formativi
L’unica affermazione condivisibile della decisione è la qualificazione della disciplina come legge – provvedimento. In linea con la solita, assolutoria ispirazione, basata su una retriva concezione della ragione di Stato e, in realtà, sull’asservimento alle bizzarrie del potere politico, la sentenza considera … ragionevole la preferenza data agli iscritti a un ciclo dei tirocini formativi attivi, sulla base di una scelta casuale.