argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui il termine “temporaneamente”, utilizzato in tale disposizione, non osta alla messa a disposizione di un lavoratore cha ha un contratto o un rapporto di lavoro con una agenzia interinale presso una impresa utilizzatrice per coprire un posto permanente e non occupato a titolo di sostituzione. L’art. 1, paragrafo 1, e l’art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, devono essere interpretati nel senso per cui costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso una impresa utilizzatrice per la durata di cinquantacinque mesi, nell’ipotesi in cui le missioni successive conducano a una durata dell’attività più lunga di quella qualificabile “temporanea”, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, senza che sia fornita alcuna spiegazione obbiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice ricorra a una serie di contratti successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale che stabilisca una durata massima di messa a disposizione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui tale normativa escluda, mediante una disposizione transitoria, il computo dei periodi precedenti l’entrata in vigore della disciplina, non consentendo al giudice nazionale di prendere in considerazione la durata effettiva dell’attività svolta. Un giudice nazionale, investito di una controversia solo tra privati, non è tenuto, sulla base esclusiva del diritto dell’Unione, a disapplicare tale disposizione transitoria. L’art. 10, paragrafo 3, direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso per cui, in assenza di disposizioni di diritto nazionale dirette a sanzionare l’inosservanza di tale direttiva da parte di agenzie interinali o imprese utilizzatrici, il lavoratore non può trarre dal diritto dell’Unione un diritto soggettivo alla costituzione di un rapporto di lavoro con l’impresa utilizzatrice. La direttiva 2008 / 104 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretata nel senso per cui non osta a una normativa nazionale che autorizzi le parti sociali a derogare, a livello della categoria delle imprese utilizzatrici, alla durata massima di messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale fissata da tale normativa (principi di diritto ricavati dalla sentenza).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione seconda, 17 marzo 2022, C. – n. 232 del 2020, Sig. Np c. Daimler AG, Mercedes – Benz Werk Berlin. )Articoli Correlati: diritto europeo - contratto di somministrazione di lavoro - contratti temporanei
I principi del diritto italiano sono diversi e la sentenza non ha ricadute immediate, pure avendo grande importanza per le affermazioni sui limiti di applicabilità del diritto europeo nelle controversie fra privati.