argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora l’atto di apertura della procedura dell’art. 7 della legge n. 604 del 1966 sia già manifestazione della volontà di intimare il licenziamento, a ragione il lavoratore provvede all’impugnazione stragiudiziale. La successiva conferma del licenziamento dopo la conclusione della procedura di conciliazione non richiede una nuova impugnazione.
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Il caso è nuovo nella giurisprudenza di legittimità, a quanto consta. E’ risolto con una puntuale ricostruzione del significato dei singoli atti.