argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Qualora il lavoratore chieda i permessi dell’art. 30 St. lav. in carenza del presupposto della partecipazione a riunioni degli organi collegiali della sua associazione sindacale, il datore di lavoro può applicare sanzioni disciplinari.
» visualizza: il documento (Cass. 20 febbraio 2019, n. 4943)Articoli Correlati: permessi sindacali retribuiti - sanzione disciplinare
Il principio è consolidato. Infatti, si dice, “i permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 St. lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati in modo generico all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; l'utilizzo per finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto” (v. Cass. 24 marzo 2001, n. 4302). Nel caso di specie, il rappresentante sindacale si era dedicato ad attività ricreative.