argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’utilizzazione da parte dell’appaltatore di beni strumentali del committente non rende di per sé nullo il contratto, soprattutto se la scelta è giustificata da ragioni igieniche, con riguardo ad attività di pulizia.
» visualizza: il documento (Cass. 16 marzo 2022, n. 8567, ord.. )Articoli Correlati: appalto - beni strumentali
Il provvedimento sottolinea l’attuale inesistenza, nell’art. 29, primo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 di una presunzione collegata all’uso di beni di proprietà del committente, come era per il vecchio art. 1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960.