argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di licenziamento intimato prima di un trasferimento di azienda, la declaratoria di illegittimità del primo presuppone la sua impugnazione tempestiva, nel rispetto dell’art. 6 della legge n. 64 del 1966.
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Il principio è esatto; il trasferimento di azienda non vieta certo di conoscere della legittimità del licenziamento e, al limite, le conseguenze saranno a carico dal cessionario, ma, per altro verso, il recesso deve essere impugnato nei termini.