argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore, il temine di decadenza biennale dell’art. 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 decorre dalla cessazione del rapporto ossia dell’ultimo contratto e non dei singoli accordi tra committente e appaltatore.
» visualizza: il documento (Cass. 10 marzo 2022, n. 7816, ord.. )Articoli Correlati: responsabilità solidale - decadenza - cessazione del rapporto di lavoro
Si legge in motivazione: “in coerenza con la ratio ispiratrice della disposizione (…) il termine biennale di decorrenza per fare valere nei confronti del soggetto committente la garanzia (…) deve (…) essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell’appalto al quale egli era addetto”.