argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non possono essere intimati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per la stessa ragione che abbia portato a una procedura di mobilità e alla stipulazione di un accordo e qualora le ragioni del recesso individuale e degli antecedenti recessi collettivi siano le medesime.
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V. Cass. 16 gennaio 2020, n. 808, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.