Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/03/2019 - Modifiche al c. d. Testo unico Inail e alla legislazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

argomento: Novitá legislative

  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

» visualizza: il documento (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) scarica file

Articoli Correlati: legge di bilancio - infortuni sul lavoro

di Avv. Valentina Zaccarelli

  1. Introduzione.

 

Con l’art. 1, commi da 1121 a 1126, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019) ha apportato alcune rilevanti modificazioni alla disciplina in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

I principali interventi, volti ad alleggerire il costo del lavoro, sono:

- la revisione delle tariffe Inail, con effetto dal giorno 1° gennaio 2019 al giorno 31 dicembre 2021 (art. 1, commi da 1121 a 1124);

- la proroga del termine per la comunicazione dei tassi aziendali dal giorno 31 dicembre 2018 al giorno 31 marzo 2019 e la proroga del termine per il pagamento del premio dal giorno 16 febbraio 2019 al giorno 16 maggio 2019 (art. 1, 1125esimo comma);

- la revisione della disciplina dei criteri di liquidazione del c. d. danno differenziale e dei criteri di liquidazione delle somme oggetto di azione di regresso e di surrogazione da parte dell’Inail (art. 1, 1126esimo comma, lettere a, b e c).

 

  1. La revisione della disciplina dei criteri di liquidazione del c. d. danno differenziale.

 

L’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, c. d. Testo unico Inail) disciplina l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Si tratta dell’esonero dall’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore secondo le norme del codice civile. In altre parole, vi sono ipotesi in cui il datore di lavoro non deve risarcire il danno subito dal lavoratore per l’infortunio sul lavoro occorso a questo ultimo.

Tuttavia, vi sono ipotesi in cui il datore di lavoro è chiamato a risarcire il c. d. danno differenziale, vale a dire la differenza tra l’ammontare del danno sofferto dal lavoratore in ragione dell’infortunio sul lavoro occorsogli e le prestazioni erogate dall’Inail.

In particolare, secondo l’art. 10, come da ultimo modificato, il c. d. danno differenziale deve essere calcolato per differenza tra l’ammontare complessivo del danno per i diversi titoli (patrimoniale, non patrimoniale, etc.) e l’importo comprensivo dell’indennizzo erogato dall’Inail per gli stessi titoli, compreso quanto erogato a titolo di danno biologico.

Allo stesso modo deve essere calcolato il credito spettante all’Inail nella ipotesi in cui, indennizzato l’infortunato, l’Istituto abbia diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro o diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile dell’infortunio.

 

  1. La revisione della disciplina dei criteri di liquidazione delle somme oggetto di diritto di regresso e di surrogazione dell’Inail.

 

Ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’Inail può agire nei confronti del soggetto chiamato a rispondere in sede civile dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore (responsabile civile) per recuperare le somme che lo stesso Istituto ha erogato al lavoratore a titolo di indennità, nonché per recuperare le spese accessorie sostenute.

Secondo la nuova disciplina, per quantificare quanto spettante all’Inail a titolo di regresso e a titolo di surrogazione, occorre tenere conto delle prestazioni complessivamente erogate dall’Istituto nei limiti del complessivo danno risarcibile da parte del responsabile civile.

In ogni caso, il giudice può ridurre l’importo dovuto in ragione della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’infortunio, nonché in ragione della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, nel definire le modalità di esecuzione della obbligazione, il giudice può tenere conto delle risorse economiche del responsabile.

 

  1. Considerazioni finali.

 

La novità rispetto al testo legislativo precedente consiste nel fatto che, ora, ciò che deve essere preso in considerazione nella determinazione sia del c. d. danno differenziale, sia delle somme a cui ha diritto l’Inail a titolo di regresso e a titolo di surrogazione sono tutte le somme corrisposte al lavoratore dall’Istituto assicurativo e non più solo quelle erogate a titolo di indennità e spese accessorie. In altre parole, non è più possibile procedere a una valutazione “per poste”, in ragione della quale si confrontava il patrimoniale con il patrimoniale, il non patrimoniale con il non patrimoniale e così via. Inoltre, devono essere prese in considerazione solo le somme erogate dall’Inail.

La conseguenza sembra essere quella di una possibile riduzione del risarcimento dovuto al lavoratore infortunato o tecnopatico.

Inoltre, le modificazioni introdotte dal Legislatore con la legge di bilancio per l’anno 2019 paiono essere in contrasto con i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di risarcimento del c. d. danno differenziale e di diritto di regresso e di surrogazione dell’Inail. Al riguardo, secondo il Cons. Marco Rossetti[1], ancora una volta si è realizzata la “maledizione di Kirchmann”[2].

 

[1] Marco Rossetti, La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale, www.questionegiuridica.it.

[2] Julius Hermann Von Kirchmann, insigne giurista e filosofo del quattordicesimo secolo, è noto per avere lanciato ai giuristi una maledizione diventata proverbiale: “tre paroline del legislatore e intere biblioteche giuridiche divengono cartaccia” (J. H. Von Kirchmann, La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza, Pisa, 1942).