argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa dalla presenza di un caposquadra, non destinatario di una delegazione di funzioni; né rileva la sua eventuale condotta colposa, poiché l’imprenditore risponde per il mancato esercizio dei suoi poteri, appunto non delegati.
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Il principio è noto; si consideri che, “in tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni, concernendo la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato (al quale sono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo) e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni” (v. Cass. pen. 21 aprile 2016, n. 22837).