argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subìto un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro (una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze) l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
» visualizza: il documento (Cass. 3 marzo 2022, n. 7058. )Articoli Correlati: malattia professionale - onere della prova - responsabilità datore di lavoro
Il principio è noto; v. Cass. 12 giugno 2017, n. 14566, pubblicato su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.