argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di legittimo distacco e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, i criteri di scelta devono essere applicati solo nell’ambito dell’impresa distaccante, senza alcuna comparazione con i lavoratori dell’impresa distaccataria.
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Il principio di diritto ha riscontro nella giurisprudenza, poiché, si è detto, “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro distaccante, sul quale ricade anche l'onere di provare, con riguardo all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, l'impossibilità di adibire in modo utile il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con la conseguenza che non sono sufficienti a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato” (v. Cass. 5 marzo 2010, n. 5403).